Art. 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

In vigore dal 16 nov 2004
1) «autorità competente»: l'autorità designata a norma dell', paragrafo 1; 2) «autorità richiedente»: l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro oppure un servizio di collegamento o un funzionario competente dello Stato membro in questione che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente; 3) «autorità interpellata»: l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro oppure un servizio di collegamento o un funzionario competente dello Stato membro in questione che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente; 4) «ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio che è stato designato, a norma dell', paragrafo 3, quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa; 5) «servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata che è stato designato dall'autorità competente ai sensi dell', paragrafo 4, per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base del presente regolamento; 6) «funzionario competente»: qualsiasi funzionario che può scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento, a cui è stato autorizzato ai sensi dell', paragrafo 5; 7) «ufficio delle accise»: qualsiasi ufficio in cui possono essere espletate alcune delle formalità previste dalle norme in materia di accise; 8) «scambio automatico occasionale»: la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, man mano che sono disponibili; 9) «scambio automatico regolare»: la comunicazione, sistematica e senza preventiva richiesta, di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, a intervalli regolari prestabiliti; 10) «scambio spontaneo»: la comunicazione, occasionale e senza preventiva richiesta, di informazioni ad un altro Stato membro; 11) «sistema informatizzato»: il sistema informatizzato per il controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa previsto dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); 12) «persona» a) una persona fisica, b) una persona giuridica, o c) laddove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica; 13) «con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; 14) «numero di identificazione»: il numero di cui all', paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento; 15) «numero di identificazione IVA»: il numero di cui all', paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (10); 16) «circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa»: il movimento, tra due o più Stati membri, di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa, ai sensi del titolo III della direttiva 92/12/CEE, o di prodotti soggetti ad accisa che siano stati immessi in consumo, ai sensi degli articoli da 7 a 10 della direttiva 92/12/CEE; 17) «indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi effettuati da agenti o da autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di garantire la corretta applicazione della legislazione relativa alle accise; 18) «rete CCN/CSI», la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dalla Comunità per assicurare tutte le trasmissioni per via elettronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità; 19) «accise»: le tasse soggette alla normativa comunitaria in materia di accise, comprese le tasse sui prodotti energetici e l'elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio (11); 20) «DAA»: il documento di cui all', paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE; 21) «DAS»: il documento di cui all', paragrafo 4 della direttiva 92/12/CEE.
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