Art. 18
Sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2:
In vigore dal 16 nov 2004
1)
le categorie esatte di informazioni oggetto di scambio;
2)
la periodicità dello scambio;
3)
le modalità pratiche dello scambio di informazioni.
Ciascuno Stato membro decide se partecipare allo scambio di una particolare categoria d'informazioni e se procedervi con uno scambio automatico regolare o occasionale.
Storico versioni
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