Art. 13

In vigore dal 16 nov 2004
1.   Uno Stato membro individua autonomamente le persone sulle quali intende proporre un controllo simultaneo. L'autorità competente di detto Stato membro informa l'autorità competente degli altri Stati membri interessati circa le pratiche proposte per il controllo simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. Indica il periodo di tempo durante il quale occorre eseguire detti controlli. 2.   Gli Stati membri interessati decidono in seguito se intendono partecipare ai controlli simultanei. L'autorità competente alla quale è stato proposto un controllo simultaneo conferma all'autorità omologa l’assenso o comunica il suo rifiuto motivato quanto all’esecuzione di tale controllo. 3.   Ciascuna autorità competente designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo. 4.   Dopo un controllo simultaneo, le autorità competenti informano senza indugio gli uffici di collegamento delle accise degli altri Stati membri dei meccanismi di frode identificati in occasione di tale controllo, qualora tali informazioni siano considerate nuove o di particolare interesse per altri Stati membri. Le autorità competenti possono inoltre informare la Commissione. SEZIONE 5 Richiesta di notifica di decisioni e misure amministrative
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Art. 13 Regolamento (UE) 2004/2073 | Portale Normativo