Art. 21

In vigore dal 16 nov 2004
L'attuazione del presente capo non può obbligare uno Stato membro a imporre nuovi obblighi alle persone ai fini della raccolta di informazioni, né a sostenere oneri amministrativi sproporzionati. CAPO IV ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI CONCERNENTI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
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Art. 21 Regolamento (UE) 2004/2073 | Portale Normativo