Art. 21
In vigore dal 16 nov 2004
L'attuazione del presente capo non può obbligare uno Stato membro a imporre nuovi obblighi alle persone ai fini della raccolta di informazioni, né a sostenere oneri amministrativi sproporzionati.
CAPO IV
ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI CONCERNENTI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2073:oj#art-21