Art. 16
In vigore dal 16 nov 2004
L'autorità interpellata informa senza indugio l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o la misura sono state notificate al destinatario, o del motivo dell'eventuale impossibilità di dar seguito alla richiesta. Una richiesta non può essere respinta in ragione del contenuto della decisione o della misura da notificare.
CAPO III
SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA
Storico versioni
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