Art. 19

In vigore dal 16 nov 2004
Le autorità competenti degli Stati membri possono, in qualsiasi situazione, trasmettersi reciprocamente, senza preventiva richiesta e mediante scambio spontaneo, le informazioni di cui all' in loro possesso.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2004/2073 | Portale Normativo