Art. 19
In vigore dal 16 nov 2004
Le autorità competenti degli Stati membri possono, in qualsiasi situazione, trasmettersi reciprocamente, senza preventiva richiesta e mediante scambio spontaneo, le informazioni di cui all' in loro possesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2073:oj#art-19