Art. 1

In vigore dal 16 nov 2004
1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa alle accise devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di garantire l'osservanza di tale legislazione. A tal fine, esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare ogni informazione che possa consentire loro di accertare correttamente le accise. Esso definisce inoltre norme e procedure per lo scambio di alcune informazioni per via elettronica, in particolare per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa. 2.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale. Esso non pregiudica inoltre obblighi in materia di assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi eventuali accordi bilaterali o multilaterali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/2073 | Portale Normativo