Art. 4
In vigore dal 16 nov 2004
1. L'obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti che le autorità amministrative di cui all' hanno raccolto con l'autorizzazione o su richiesta dell'autorità giudiziaria.
2. Tuttavia, quando ai sensi della legislazione nazionale l'autorità competente ha la facoltà di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, tale comunicazione può aver luogo nel quadro della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento. La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, se tale autorizzazione risulta necessaria in base alla legislazione nazionale.
CAPO II
COOPERAZIONE SU RICHIESTA
SEZIONE 1
Richiesta di informazioni e richiesta di indagini amministrative
Storico versioni
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