Art. 8

In vigore dal 16 nov 2004
L'autorità interpellata comunica le informazioni di cui agli al più presto e, comunque, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2073:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Regolamento (UE) 2004/2073 | Portale Normativo