Art. 10

In vigore dal 16 nov 2004
Qualora non sia in grado di dare seguito alla richiesta entro il termine previsto, l'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente delle circostanze che le impediscono di rispettare tale termine e indica quando potrà dare seguito alla richiesta. SEZIONE 3 Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative
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Art. 10 Regolamento (UE) 2004/2073 | Portale Normativo