Art. 7
In vigore dal 16 nov 2004
1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone e i risultati delle indagini amministrative.
2. I documenti originali sono trasmessi soltanto qualora ciò non sia contrario alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.
SEZIONE 2
Termine per la comunicazione di informazioni
Storico versioni
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