Art. 5

In vigore dal 16 nov 2004
1.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all', anche in relazione a uno o più casi specifici. 2.   Ai fini della comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata fa eseguire, se del caso, le indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in questione. 3.   La richiesta di cui al paragrafo 1 può comprendere una richiesta motivata relativa a una specifica indagine amministrativa. Se lo Stato membro decide che un'indagine amministrativa non è necessaria, informa immediatamente l'autorità richiedente delle ragioni di tale decisione. 4.   Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.
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