Art. 11
In vigore dal 16 nov 2004
1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari debitamente autorizzati dalla prima possono essere presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro nel quale ha sede l'autorità interpellata per scambiare le informazioni di cui all'. Qualora le informazioni richieste siano contenute nella documentazione cui possono accedere i funzionari dell'autorità interpellata, ai funzionari dell'autorità richiedente è data copia della documentazione che riporta le informazioni richieste.
2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari designati dall'autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative, per scambiare le informazioni di cui all'. Le indagini amministrative sono svolte esclusivamente dai funzionari dell'autorità interpellata. I funzionari dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell'autorità interpellata. Tuttavia, possono avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.
3. Gli agenti dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
SEZIONE 4
Controlli simultanei
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2073:oj#art-11