Art. 23

In vigore dal 16 nov 2004
1.   Gli Stati membri introducono un sistema elettronico di informazione preventiva, che consente all'ufficio centrale di collegamento o a un servizio di collegamento dello Stato membro di partenza dei prodotti soggetti ad accisa di trasmettere un messaggio di informazione o di allarme all'ufficio di collegamento dello Stato membro di destinazione, non appena tale ufficio centrale di collegamento o servizio di collegamento è in possesso delle informazioni DAA e al più tardi alla partenza dei prodotti. Nel quadro di tale scambio di informazioni, è effettuata un'analisi dei rischi, basata sulle informazioni DAA, prima dell'invio del messaggio e dopo il ricevimento dello stesso, se lo si riterrà necessario. 2.   Le informazioni da scambiare e le modalità pertinenti sono determinate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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Art. 23 Regolamento (UE) 2004/2073 | Portale Normativo