Art. 27

In vigore dal 16 nov 2004
1.   Quando un paese terzo comunica informazioni all'autorità competente di uno Stato membro, quest'ultima può trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri che possono avere interesse per dette informazioni e, in ogni caso, a quelli che le richiedono, nella misura in cui le disposizioni in materia di assistenza vigenti nel paese terzo in questione lo consentano. Tali informazioni possono anche essere comunicate alla Commissione ogniqualvolta rivestano interesse a livello comunitario. 2.   Se il paese terzo interessato si è giuridicamente impegnato a fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione in materia di accise, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi. CAPO VII CONDIZIONI RELATIVE ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
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Art. 27 Regolamento (UE) 2004/2073 | Portale Normativo