Art. 17
Provvedimenti a seguito di infrazioni
In vigore dal 16 dic 1999
1. Uno Stato membro, qualora riceva da un'altra parte contraente o da un altro Stato membro una notifica relativa a un'infrazione commessa da una nave che batte la sua bandiera, agisce rapidamente, secondo la sua legislazione nazionale, al fine di ottenere ed esaminare le prove, e condurre le ulteriori indagini necessarie per stabilire il seguito da dare all'infrazione e, ove possibile, ispezionare la nave.
2. Gli Stati membri designano le autorità abilitate a ricevere le prove delle infrazioni e comunicano alla Commissione l'indirizzo di tali autorità.
Storico versioni
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