Art. 12

Ispettori NEAFC

In vigore dal 16 dic 1999
1. Ciascuno Stato membro oppure, a norma dell'articolo 10 paragrafo 4, la Commissione rilasciano a ciascun ispettore una carta d'identità speciale. L'ispettore deve esserne munito ed esibirla al momento in cui sale a bordo di un peschereccio. Il formato della carta d'identità speciale è definito secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 2. Ogni Stato membro e la Commissione provvedono affinché gli ispettori esercitino le loro funzioni secondo le regole stabilite dal regime. Gli ispettori rimangono sotto il controllo operativo delle rispettive autorità nazionali e sono responsabili nei confronti di queste ultime.
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Art. 12 Regolamento (UE) 1999/2791 — Ispettori NEAFC | Portale Normativo