Art. 13

Procedura di sorveglianza

In vigore dal 16 dic 1999
1. Gli ispettori NEAFC svolgono l'attività di sorveglianza osservando i pescherecci da una nave o da un aeromobile assegnati al regime. Essi annotano le loro osservazioni in un rapporto di osservazione, il cui formato è stabilito secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 e che trasmettono alla loro autorità competente. 2. Gli Stati membri trasmettono immediatamente, per via elettronica, il rapporto di osservazione allo Stato membro di bandiera della nave osservata o alle autorità designate da tale Stato, notificate dal segretariato della NEAFC, al segretariato della NEAFC e alla Commissione. Essi trasmettono inoltre allo Stato di bandiera della nave, su sua richiesta, l'originale del rapporto di osservazione e le fotografie.
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