Art. 7
Resoconto globale delle catture e dello sforzo di pesca
In vigore dal 16 dic 1999
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione per via informatica, anteriormente al 15 di ogni mese, i quantitativi delle risorse di cui al paragrafo 3 catturate nella zona di regolamentazione e sbarcate o trasbordate nel corso del mese precedente.
2. In deroga all', paragrafo 2, il presente articolo si applica anche alle risorse regolamentate catturate nella zona della convenzione sottoposta alla giurisdizione degli Stati membri, fatto salvo l' del regolamento (CEE) n. 2847/93.
3. L'elenco delle risorse di cui al paragrafo 1 e il formato per la trasmissione dei dati sono stabiliti secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Articolo 8 (6)
Sistema di controllo dei pescherecci via satellite
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ottenute mediante il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) e relative alle navi battenti la loro bandiera che pescano nella zona di regolamentazione siano trasmesse per via elettronica al segretariato della NEAFC in tempo reale, in base al formato e alle specifiche stabiliti secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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