Art. 15

Obblighi dei comandanti dei pescherecci durante l'ispezione

In vigore dal 16 dic 1999
I comandanti dei pescherecci comunitari sottoposti a fermo e ispezione a) agevolano un imbarco rapido e sicuro; b) collaborano all'ispezione della nave secondo le procedure stabilite dal presente regolamento e forniscono il proprio contributo a tal fine, non ostacolano gli ispettori NEAFC nello svolgimento delle loro funzioni né li intimidiscono o interferiscono nei loro compiti e ne garantiscono la sicurezza; c) consentono agli ispettori di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e dello Stato che esegue l'ispezione; d) consentono l'accesso alle zone di interesse, ai ponti, ai locali della nave, alle catture (trasformate o meno), alle reti e altri attrezzi, alle attrezzature e a tutta la documentazione necessaria; e) offrono agli ispettori una sistemazione adeguata compreso, se del caso, il vitto e l'alloggio qualora essi restino a bordo della nave a norma dell', paragrafo 3; f) agevolano lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.
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Art. 15 Regolamento (UE) 1999/2791 — Obblighi dei comandanti dei pescherecci durante l'ispezione | Portale Normativo