Art. 14

Procedura d'ispezione

In vigore dal 16 dic 1999
1. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché i loro ispettori NEAFC a) non salgano a bordo senza aver dato preavviso via radio alla nave o senza che la nave abbia ricevuto il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali, con la comunicazione dell'identità della squadra di ispettori; b) non ordinino alla nave su cui intendono salire di fermarsi o di fare manovra mentre effettua operazioni di pesca, cala in acqua o salpa l'attrezzo da pesca. Gli ispettori possono tuttavia ordinare l'interruzione o il ritardo della messa in acqua dell'attrezzo sino al momento in cui siano saliti a bordo della nave, ma in nessun caso per più di trenta minuti dopo che la stessa abbia ricevuto il segnale; c) facciano in modo che la durata di un'ispezione non superi le quattro ore, né si prolunghi dopo che siano state salpate e ispezionate la rete e le catture, qualora tali operazioni durino più a lungo. Nel caso in cui sia constatata un'infrazione, gli ispettori possono rimanere a bordo il tempo necessario per svolgere i compiti di cui all', paragrafo 1, lettera b). In circostanze particolari dovute alle dimensioni del peschereccio e ai quantitativi presenti a bordo la durata dell'ispezione può essere tuttavia più lunga dei tempi suindicati. In tal caso gli ispettori debbono restare a bordo solamente il tempo necessario per completare l'ispezione. I motivi che giustificano il superamento dei tempi normali debbono essere indicati nel rapporto d'ispezione; d) non pregiudichino la possibilità, per il comandante, di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera durante la salita a bordo e l'ispezione; e) manovrino a una distanza di sicurezza dal peschereccio, in base alle norme di navigazione; f) evitino di fare uso della forza, tranne nei casi e nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la loro sicurezza. Durante le ispezioni a bordo dei pescherecci gli ispettori non portano armi; g) eseguano l'ispezione in modo tale da recare il minimo intralcio e disturbo possibile alla nave, alle attività e alle catture; h) redigano un rapporto d'ispezione secondo le modalità stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 e lo trasmettano alle loro autorità. 2. Gli ispettori hanno facoltà di esaminare tutte le zone di interesse, i ponti e i locali del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione stabilite dalla NEAFC e di porre domande al comandante o a una persona designata dal comandante. 3. Durante l'ispezione gli ispettori possono chiedere al comandante tutta l'assistenza necessaria. Il rapporto d'ispezione, nel quale il comandante può annotare le proprie osservazioni, deve essere firmato dagli ispettori alla fine dell'ispezione. Copia del rapporto è consegnata al comandante del peschereccio. 4. Gli Stati membri provvedono affinché le squadre di ispettori siano composte al massimo di due ispettori NEAFC.
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Art. 14 Regolamento (UE) 1999/2791 — Procedura d'ispezione | Portale Normativo