Art. 16

Procedura in caso di infrazione

In vigore dal 16 dic 1999
1. Gli ispettori NEAFC, se hanno seri motivi di ritenere che un peschereccio abbia svolto un'attività contraria alle misure di conservazione adottate dalla NEAFC, a) annotano l'infrazione nel rapporto d'ispezione; b) adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova. Un marchio di identificazione è fissato solidamente su qualsiasi parte dell'attrezzo di pesca che, secondo l'ispezione, è stato utilizzato in contravvenzione alle norme; c) si adoperano per entrare immediatamente in contatto con un ispettore o con le autorità designate dello Stato di bandiera della nave ispezionata; d) trasmettono immediatamente il rapporto d'ispezione alle loro autorità. 2. Lo Stato membro che esegue l'ispezione o, se del caso, la Commissione comunica allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione, nella misura del possibile entro il giorno lavorativo successivo alla data di inizio dell'ispezione, le informazioni particolareggiate relative all'infrazione commessa dalla nave ispezionata. 3. Lo Stato membro che esegue l'ispezione trasmette l'originale del rapporto d'ispezione, con tutta la relativa documentazione, alla Commissione, che lo trasmette alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave ispezionata, inviandone una copia al segretariato della NEAFC.
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Art. 16 Regolamento (UE) 1999/2791 — Procedura in caso di infrazione | Portale Normativo