Art. 20

Trattamento dei rapporti d'ispezione

In vigore dal 16 dic 1999
1. Ciascuno Stato membro attribuisce ai rapporti redatti dagli ispettori NEAFC di altre parti contraenti e di altri Stati membri lo stesso valore di quelli redatti dai propri ispettori. 2. Ciascuno Stato membro coopera con le parti contraenti interessate al fine di facilitare i procedimenti giudiziari o di altra natura, secondo la loro legislazione nazionale, conseguenti a un rapporto presentato da un ispettore nel quadro del regime.
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Art. 20 Regolamento (UE) 1999/2791 — Trattamento dei rapporti d'ispezione | Portale Normativo