Art. 20
Trattamento dei rapporti d'ispezione
In vigore dal 16 dic 1999
1. Ciascuno Stato membro attribuisce ai rapporti redatti dagli ispettori NEAFC di altre parti contraenti e di altri Stati membri lo stesso valore di quelli redatti dai propri ispettori.
2. Ciascuno Stato membro coopera con le parti contraenti interessate al fine di facilitare i procedimenti giudiziari o di altra natura, secondo la loro legislazione nazionale, conseguenti a un rapporto presentato da un ispettore nel quadro del regime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:2791:oj#art-20