Art. 20 · Trattamento dei rapporti d'ispezione

Art. 20

Trattamento dei rapporti d'ispezione

In vigore dal 16 dic 1999
1. Ciascuno Stato membro attribuisce ai rapporti redatti dagli ispettori NEAFC di altre parti contraenti e di altri Stati membri lo stesso valore di quelli redatti dai propri ispettori. 2. Ciascuno Stato membro coopera con le parti contraenti interessate al fine di facilitare i procedimenti giudiziari o di altra natura, secondo la loro legislazione nazionale, conseguenti a un rapporto presentato da un ispettore nel quadro del regime.
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