Art. 22

Rapporto sulle attività ispettive

In vigore dal 16 dic 1999
Entro il 15 settembre di ogni anno ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per l'anno civile precedente: a) il numero di ispezioni effettuate nell'ambito del regime, precisando il numero di ispezioni sulle navi di ciascuna parte contraente e, qualora sia stata rilevata un'infrazione, la data e la posizione in cui è stata effettuata l'ispezione della nave in causa nonché la natura della presunta infrazione; b) il numero di ore di volo per la sorveglianza NEAFC, il numero di rilevamenti e il numero di rapporti di sorveglianza redatti, nonché i provvedimenti adottati a seguito dei rapporti. TITOLO II ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA VOLTO A PROMUOVERE L'OTTEMPERANZA DA PARTE DELLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI PARTI NON CONTRAENTI
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Art. 22 Regolamento (UE) 1999/2791 — Rapporto sulle attività ispettive | Portale Normativo