Art. 27

Riservatezza

In vigore dal 16 dic 1999
Oltre agli obblighi di cui all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri e la Commissione osservino le regole in materia di riservatezza adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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Art. 27 Regolamento (UE) 1999/2791 — Riservatezza | Portale Normativo