Art. 30

Entrata in vigore

In vigore dal 16 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le disposizioni di cui all', paragrafi 2 e 3 e agli articoli 8, 10 e 11 restano in vigore su una base ad hoc fino al 31 dicembre 2000. Entro e non oltre il 30 settembre 2000 la Commissione presenta adeguate proposte relative a un regime definitivo. Il Consiglio, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato, adotta le misure necessarie entro e non oltre il 31 dicembre 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ (1) Parere reso il 15 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21. (3) GU L 261 del 20.10.1993, pag 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag 5). (4) GU L 184 del 17.7.1999, pag 23. (5) Come soluzione ad hoc per il 2000. (6) Come soluzione ad hoc per il 2000. (7) Come soluzione ad hoc per il 2000. (8) Come soluzione ad hoc per il 2000. ALLEGATO ELENCO DELLE RISORSE REGOLAMENTATE >SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2791:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 30 Regolamento (UE) 1999/2791 — Entrata in vigore | Portale Normativo