Art. 26

Provvedimenti a seguito delle ispezioni

In vigore dal 16 dic 1999
1. Gli Stati membri comunicano prontamente alla Commissione i risultati di ogni ispezione ed eventualmente qualsiasi divieto di sbarco e/o di trasbordo applicato in seguito all'ispezione. 2. La Commissione trasmette immediatamente questa informazione al segretariato della NEAFC e, non appena possibile, allo Stato di bandiera della nave ispezionata. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2791:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 26 Regolamento (UE) 1999/2791 — Provvedimenti a seguito delle ispezioni | Portale Normativo