Art. 26
Provvedimenti a seguito delle ispezioni
In vigore dal 16 dic 1999
1. Gli Stati membri comunicano prontamente alla Commissione i risultati di ogni ispezione ed eventualmente qualsiasi divieto di sbarco e/o di trasbordo applicato in seguito all'ispezione.
2. La Commissione trasmette immediatamente questa informazione al segretariato della NEAFC e, non appena possibile, allo Stato di bandiera della nave ispezionata.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni
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