Art. 25

Controllo delle attività di pesca delle navi battenti bandiera di parti non contraenti

In vigore dal 16 dic 1999
1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni nave di una parte non contraente che entra in un porto designato ai sensi dell'articolo 28 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 sia ispezionata dalle autorità competenti. Lo sbarco e/o il trasbordo delle catture della nave è vietato fino al momento in cui l'ispezione è conclusa. 2. Se, alla fine dell'ispezione, le autorità competenti constatano che la nave di una parte non contraente ha a bordo risorse che sono oggetto di una raccomandazione della NEAFC recepita nella normativa comunitaria, lo Stato membro interessato ne vieta lo sbarco e/o il trasbordo. 3. Tale divieto non si applica qualora il comandante della nave ispezionata o il suo rappresentante convinca le autorità competenti dello Stato membro interessato che a) le risorse detenute a bordo sono state catturate al di fuori della zona di regolamentazione; oppure b) le risorse detenute a bordo sono state catturate in base alle misure di conservazione comunitarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2791:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo