Art. 21

Rapporto sulle infrazioni

In vigore dal 16 dic 1999
1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, per il precedente periodo di un anno civile un rapporto sulla situazione delle procedure per quanto concerne le infrazioni alle misure di conservazione della NEAFC notificate. Queste infrazioni enumerate annualmente fino a quando interviene una decisione definitiva, in base alle pertinenti disposizioni legislative nazionali. 2. Il rapporto riferisce sulla situazione delle procedure (cause pendenti, in appello, oggetto di indagine, ecc.), descrive le sanzioni o ammende in termini specifici (ossia livello delle ammende, valore del pesce e/o dell'attrezzo confiscato, ingiunzione scritta, ecc.) e fornisce una motivazione qualora non sia stata intrapresa alcuna azione.
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Art. 21 Regolamento (UE) 1999/2791 — Rapporto sulle infrazioni | Portale Normativo