Art. 22 · Rapporto sulle attività ispettive

Art. 22

Rapporto sulle attività ispettive

In vigore dal 16 dic 1999
Entro il 15 settembre di ogni anno ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per l'anno civile precedente: a) il numero di ispezioni effettuate nell'ambito del regime, precisando il numero di ispezioni sulle navi di ciascuna parte contraente e, qualora sia stata rilevata un'infrazione, la data e la posizione in cui è stata effettuata l'ispezione della nave in causa nonché la natura della presunta infrazione; b) il numero di ore di volo per la sorveglianza NEAFC, il numero di rilevamenti e il numero di rapporti di sorveglianza redatti, nonché i provvedimenti adottati a seguito dei rapporti. TITOLO II ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA VOLTO A PROMUOVERE L'OTTEMPERANZA DA PARTE DELLE NAVI BATTENTI BANDIERA DI PARTI NON CONTRAENTI
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