Art. 5

Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca

In vigore dal 16 dic 1999
1. Oltre ai dati di cui all' del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti dei pescherecci comunitari annotano nel giornale di bordo l'entrata e l'uscita dalla zona di regolamentazione. 2. I comandanti dei pescherecci comunitari tengono, per le catture delle risorse regolamentate che figurano in allegato, trasformate o congelate: a) un registro di produzione che indichi, per ogni specie e prodotto trasformato, la produzione cumulativa, oppure b) un piano di stivaggio dei prodotti trasformati, suddivisi per specie, che ne specifichi l'ubicazione nella stiva. 3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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