Art. 12

In vigore dal 25 lug 1991
1. L' del presente regolamento si applica, per quanto di ragione, alle navi adibite alla navigazione marittima o interna per uso professionale. Il servizio delle dogane può ammettere, in particolare, in applicazione dell' del regolamento di base, che, in casi eccezionali, persone stabilite nel territorio doganale della Comunità importino ed utilizzino, in questo stesso territorio, navi vincolate al regime d'ammissione temporanea durante un periodo di tempo limitato, stabilito caso per caso dallo stesso servizio delle dogane. 2. Gli articoli da 6 a 8 del presente regolamento si applicano, per quanto di ragione, alle navi adibite alla navigazione marittima o interna per uso privato. 3. In applicazione dell' del regolamento di base, il servizio delle dogane ammette che, in casi eccezionali, quando l'insufficienza delle infrastrutture dei porti lacustri situati al di fuori del territorio doganale della Comunità non consenta l'attracco dei mezzi di trasporto adibiti alla navigazione interna per uso privato, una determinata persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità importi una nave vincolata al regime dell'ammissione temporanea e l'utilizzi nella parte comunitaria di un lago situato tra questo territorio ed il territorio del paese di immatricolazione della stessa nave. L'interessato deve fornire la prova dell'insufficienza delle infrastrutture portuali lacustri con qualsiasi mezzo ammesso dal servizio delle dogana. TITOLO VI PALETTE Capitolo I Disposizioni particolari sull'ammissione temporanea delle palette, a norma dell', primo comma, e dell', primo comma, del regolamento di base
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2249:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Regolamento (UE) 1991/2249 | Portale Normativo