Art. 11

In vigore dal 25 lug 1991
1. L' del presente regolamento si applica, per quanto di ragione, agli aeromobili adibiti alla navigazione aerea per uso professionale. Il servizio delle dogane può ammettere, in particolare, in applicazione dell' del regolamento di base, che, in casi eccezionali, persone stabilite nel territorio doganale della Comunità importino ed utilizzino, in questo stesso territorio, aeromobili vincolati al regime dell'ammissione temporanea per un periodo di tempo stabilito caso per caso dello stesso servizio delle dogane. 2. Gli articoli da 6 a 8 del presente regolamento si applicano, per quanto di ragione, agli aeromobili adibiti alla navigazione aerea per uso privato. TITOLO V MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA O INTERNA
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Art. 11 Regolamento (UE) 1991/2249 | Portale Normativo