Art. 8

In vigore dal 25 lug 1991
Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea deve, per interrompere il termine di permanenza nel territorio doganale della Comunità di un veicolo ammesso in detto regime, informare il servizio delle dogane e osservare le disposizioni che questo ritenga utili per impedire l'utilizzazione temporanea del veicolo.
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