Art. 6

In vigore dal 25 lug 1991
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento di base, i veicoli per uso privato non possono essere dati in locazione o in comodato o messi a disposizione dopo la loro importazione o, se erano in locazione, in comodato o messi a disposizione al momento della loro importazione, non possono essere nuovamente locati o sublocati o formare oggetto di un secondo comodato o di una seconda messa a disposizione nel territorio doganale della Comunità a fini diversi dalla loro immediata riesportazione. I veicoli per uso privato appartenenti ad un'impresa di locazione avente sede fuori del territorio doganale della Comunità possono essere nuovamente locati ad una persona fisica stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, in vista della loro riesportazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal servizio delle dogane, se si trovano in questo territorio alla scadenza del contratto di locazione. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti diretti di persone fisiche stabilite fuori del territorio doganale della Comunità, che risiedano abitualmente fuori di questo territorio, possono utilizzare veicoli per uso privato ammessi in regime di ammissione temporanea.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1991/2249 | Portale Normativo