Art. 7
In applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base:
In vigore dal 25 lug 1991
1) fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 1, del presente regolamento i veicoli per uso privato possono essere utilizzati occasionalmente da persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità, sempre che queste agiscano per conto e dietro istruzioni del benefiario del regime stabilito in questo territorio;
2) il beneficio del regime dell'ammissione temporanea di cui all', paragrafo 1, secondo comma del presente regolamento è esteso alle persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità; i veicoli possono essere portati anche fuori del territorio doganale della Comunità da un dipendente dell'impresa di locazione residente in detto territorio;
3) qualsiasi persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità può, per raggiungere lo Stato membro di residenza, prendere in locazione o comodato al di fuori di tale territorio un veicolo per uso privato che soddisfi le condizioni di cui all', paragrafo 3, lettera c) del regolamento di base. Il termine per la riesportazione del veicolo è stabilito dal servizio delle dogane, tenuto conto delle particolari circostanze di ciascun caso;
4) il servizio delle dogane può ammettere che il beneficio del regime dell'ammissione temporanea di cui all', paragrafo 4 del regolamento di base sia esteso alle persone fisiche, residenti nel territorio doganale della Comunità, sul punto di trasferire la propria residenza normale al di fuori di questo territorio, alle seguenti condizioni:
- l'interessato deve fornire la prova del trasferimento di residenza con qualsiasi mezzo ammesso da detto servizio;
- l'esportazione del veicolo deve avvenire entro tre mesi dalla data d'immatricolazione;
5) l', paragrafo 4 del presente regolamento si applica ai veicoli stradali per uso privato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2249:oj#art-7