Art. 3
In vigore dal 25 lug 1991
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1 del regolamento di base, quando il servizio delle dogane ritenga, in occasione di un controllo, che esistano veri rischi di violazione dell'obbligo di riesportare il mezzo di trasporto, il regime di ammissione temporanea si applica dietro presentazione del documento previsto da convenzioni internazionali o di una dichiarazione redatta sul formulario predisposto secondo la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo al documento amministrativo unico (3). L'autorità doganale può esigere la costituzione di una garanzia al momento della presentazione della dichiarazione.
2. Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento di base, il documento o la dichiarazione devono essere presentati, con il mezzo di trasporto, al servizio delle dogane nei termini stabiliti dall'ufficio in cui il documento o la dichiarazione sono stati presentati.
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