Art. 1

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

In vigore dal 25 lug 1991
a) regolamento di base: il regolamento (CEE) n. 1855/89; b) persona stabilita nel territorio doganale della Comunità: qualsiasi persona fisica residente abitualmente nel territorio doganale della Comunità nonché qualsiasi persona giuridica avente sede in questo territorio; c) traffico interno: il trasporto di persone imbarcate o di merci caricate nel territorio doganale della Comunità per essere sbarcate o scaricate in questo stesso territorio.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/2249 — Ai fini del presente regolamento s'intende per: | Portale Normativo