Art. 17
In vigore dal 25 lug 1991
1. Il servizio delle dogane a cui è stata presentata la domanda di cui all' decide sulla medesima e rilascia, se del caso, l'autorizzazione di ammissione temporanea, denominata qui di seguito « autorizzazione ».
2. l'autorizzazione è firmata da un funzionario del servizio delle dogane competente che ne custodisce una copia.
3. L'autorizzazione può essere globale e riguardare varie operazioni di ammissione temporanea.
Storico versioni
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