Art. 17

In vigore dal 25 lug 1991
1. Il servizio delle dogane a cui è stata presentata la domanda di cui all' decide sulla medesima e rilascia, se del caso, l'autorizzazione di ammissione temporanea, denominata qui di seguito « autorizzazione ». 2. l'autorizzazione è firmata da un funzionario del servizio delle dogane competente che ne custodisce una copia. 3. L'autorizzazione può essere globale e riguardare varie operazioni di ammissione temporanea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2249:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo