Art. 14

In vigore dal 25 lug 1991
Ai fini dell'applicazione dell', primo comma, e dell', primo comma, del regolamento di base, il beneficiario del regime dell'ammissione temporanea deve: a) essere rappresentato nel territorio doganale della Comunità e comunicare a ciascuno Stato membro in cui le palette sostano i dati che ne permettano l'identificazione e l'ambito del potere di rappresentanza; b) fornire, su richiesta dell'autorità doganale dello Stato membro in cui le palette sostano, le informazioni relative al luogo e alla data di entrata delle palette nel territorio doganale della Comunità e di uscita delle medesime dal predetto territorio, nonché gli spostamenti di tali palette in ciascuno Stato membro.
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Art. 14 Regolamento (UE) 1991/2249 | Portale Normativo