Art. 13
In vigore dal 25 lug 1991
1. L'ammissione temporanea delle palette, a norma dell', primo comma e dell', primo comma del regolamento di base si applica alle palette che possono essere identificate.
2. Le palette o un numero uguale di palette dello stesso tipo o di valore pressoché identico devono essere esportate o riesportate successivamente fuori del territorio doganale della Comunità.
Quando le palette vengano utilizzate in comune, in virtù di un accordo, il regime dell'ammissione temporanea è concluso anche quando palette di valore analogo a quelle che beneficiano di tale regime siano poste, in vista della loro successiva esportazione, in zona franca o siano vincolate ad uno dei regimi di cui all', paragrafo 1, del regolamento di base.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2249:oj#art-13