Art. 15

In vigore dal 25 lug 1991
Le palette vincolate al regime dell'ammissione temporanea possono permanere nel territorio doganale della Comunità per un periodo di dodici mesi, riducibile su domanda dell'interessato. Tuttavia, quando il beneficario del regime dimostri che le palette non sono state utilizzate per un certo periodo di tempo, la mancata utilizzazione è considerata circostanza che giustifica la proroga del termine di cui sopra, a norma dell' del regolamento di base. Capitolo II Disposizioni particolari sull'ammissione temporanea di altre palette
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