Art. 19
In vigore dal 25 lug 1991
1. Per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea i materiali di cui all' del regolamento devono essere assoggettati alle formalità di cui all' del presente regolamento, fatte salve le maggiori agevolazioni l'autorizzazione contenute negli accordi in vigore.
2. I pezzi di ricambio importati con mezzi di trasporto cui sono destinati o separatamente da questi devono servire unicamente per piccole riparazioni o per la manutenzione normale. Il servizio delle dogane può verificare, in qualsiasi momento, la destinazione dei pezzi di ricambio ammessi nell'ambito del regime in causa.
3. I pezzi di ricambio nuovi che risultano difettosi o danneggiati devono ricevere una delle destinazioni di cui all', paragrafo 1 e 2, del regolamento di base.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2249:oj#art-19