Art. 21
In vigore dal 25 lug 1991
Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento di base l'autorità doganale può revocare l'autorizzazione di ammissione temporanea quando constati in particolare, salve le deroghe previste dal presente regolamento e le maggiori agevolazioni contenute negli accordi in vigore:
- che i mezzi di trasporto stradali per uso professionale sono utilizzati nel traffico interno;
- che i mezzi di trasporto per uso privato sono utilizzati per uso professionale;
- che i mezzi di trasporto sono stati dati in locazione, in comodato o messi a disposizione dopo la loro importazione o, se erano in locazione o messi a disposizione all'atto della loro importazione, sono stati nuovamente locati o sublocati o hanno formato oggetto di un secondo comodato o di una seconda messa a disposizione nel territorio doganale della Comunità, a fini diversi dalla loro immediata riesportazione.
Storico versioni
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