Art. 20

In vigore dal 25 lug 1991
Ai sensi dell' del regolamento di base, per « circostanze » s'intendono tutti gli eventi che richiedano un'utilizzazione dei mezzi di trasporto per un periodo supplementare, necessario per raggiungere lo scopo che ha motivato l'operazione di ammissione temporanea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2249:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo