Art. 15

In vigore dal 7 mag 1990
1. L'Agenzia si impegna attivamente a cooperare con altri organismi e programmi comunitari, segnatamente con il Centro comune di ricerca, l'Istituto statistico e i programmi di ricerca e sviluppo della Comunità in materia ambientale. In particolare: - la cooperazione con il Centro comune di ricerca concerne più specificamente i compiti indicati alla lettera A dell'allegato; - il coordinamento con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT) e con il programma statistico delle Comunità europee deve seguire le linee direttive indicate alla lettera B dell'allegato. 2. L'Agenzia coopera attivamente anche con altri enti, quali l'Agenzia spaziale europea, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, il Consiglio d'Europa e l'Agenzia internazionale per l'energia, nonché le Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, in particolare il programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP), l'Organizzazione meteorologica mondiale e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. 3. La cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2 deve segnatamente tener conto della necessità di evitare qualsiasi doppione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:1210:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 15 Regolamento (UE) 1990/1210 | Portale Normativo