Art. 11

In vigore dal 7 mag 1990
1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia devono formare oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, ed essere iscritte nel bilancio dell'Agenzia. 2. Il bilancio deve essere equilibrato in entrate e spese. 3. Le entrate dell'Agenzia, fatte salve altre risorse, comprendono una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee ed i pagamenti per servizi resi. 4. Le spese dell'Agenzia comprendono segnatamente le spese per il personale, le spese amministrative, infrastrutturali, operative e le spese relative ai contratti con istituzioni o organismi che fanno parte della rete, nonché con terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:1210:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo